Palio straordinario, ecco l'Art.2

Di Redazione | 31 Agosto 2018 alle 15:12

Palio straordinario, ecco l'Art.2

Art. 2 – Palii straordinari – Indizione

Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta del Magistrato delle Contrade, di Enti e Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco.

Tanto l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale non manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all’Art. 97 lett. d) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.

Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.

Le Contrade che non faranno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.



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