Trenta minuti in camera di consiglio, poi la lettura del dispositivo: condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Si è chiuso così, nel primo pomeriggio di ieri al Tribunale di Siena, il processo per atti persecutori aggravati e lesioni personali aggravate che vedeva imputato un uomo classe 1978, residente in un comune della Valdichiana senese.
La vicenda, secondo l’impianto accusatorio, riguarda una serie di comportamenti nei confronti della ex compagna 49enne – commerciante, anche lei residente in Valdichiana – collocati tra dicembre 2022 e marzo 2023. Il procedimento è stato trattato dal giudice monocratico Fabio Frangini; in aula il vice procuratore onorario Alberto Bancalà per l’accusa. La difesa dell’imputato è stata affidata all’avvocato Giacomo Paolucci del foro di Siena.
Al centro del processo, l’accusa di aver messo in atto una condotta di controllo e pressione costanti, con telefonate e messaggi, verifiche sul cellulare e ricerche tra gli oggetti personali, in un quadro che la Procura ha ricondotto a dinamiche di gelosia. Per l’accusa, questi comportamenti avrebbero inciso sulle scelte quotidiane della donna, fino a generare un perdurante stato di ansia.
Nel capo di imputazione sono stati ricostruiti anche alcuni episodi specifici. Uno, tra il 3 e il 4 dicembre 2022, è stato descritto come avvenuto in auto: stando alla Procura, dopo uno strattonamento le avrebbe afferrato la testa e gliel’avrebbe fatta sbattere contro il cruscotto procurandole traumi al capo e al rachide cervicale oltre a una contusione al volto, con prognosi di sette giorni. Un secondo episodio contestato è del 14 gennaio 2023, quando l’uomo – secondo l’accusa – si sarebbe introdotto nell’abitazione della compagna alla ricerca di un fantomatico amante. In quella circostanza, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, ci sarebbe stata una colluttazione con ulteriori condotte violente, tra cui una presa al collo e perfino un morso allo zigomo seguito da frasi minacciose.
La contestazione di stalking comprende poi una fase successiva, tra febbraio e marzo 2023, fatta – secondo gli atti – di messaggi reiterati, minacce, passaggi ripetuti davanti al luogo di lavoro della donna, fino a un episodio in cui le sarebbe stato sottratto il telefono. Viene inoltre contestato l’uso di strumenti telematici: accessi e modifiche ai profili social della donna, con cambi di immagini e dati dell’account. In questo contesto la Procura ha richiamato anche il ricorso della donna a cure mediche e il contatto con un centro antiviolenza.
Nella requisitoria, il pm Alberto Bancalà ha chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi, sostenendo che il quadro probatorio raccolto in dibattimento consentisse di affermare la responsabilità dell’imputato e che i singoli episodi contestati risultassero confermati.
Di segno opposto la discussione della difesa. L’avvocato Paolucci ha concentrato l’intervento sul tema dell’attendibilità della persona offesa, invitando il Tribunale a verificare la coerenza dei comportamenti descritti e la loro compatibilità con un effettivo stato di timore. Tra gli elementi richiamati, la scelta della donna di uscire da una struttura protetta proposta dopo l’attivazione del Codice Rosa tramite l’associazione Amica Donna, e la circostanza – riferita in aula – delle chiavi lasciate sotto lo zerbino. La difesa ha inoltre evidenziato che il telefono sottratto non sarebbe stato ritrovato, sostenendo la necessità di valutare con cautela le dichiarazioni accusatorie. La richiesta finale è stata l’assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, la concessione delle attenuanti.
Dopo la camera di consiglio, il giudice Frangini ha pronunciato la condanna a 3 anni e 6 mesi superando la richiesta della Procura. Il Tribunale ha concesso 60 giorni per il deposito delle motivazioni, che chiariranno nel dettaglio la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti e il trattamento sanzionatorio. Con le motivazioni si delineerà anche il perimetro giuridico della decisione, destinata a essere letta, come sempre in questi casi, alla luce della distinzione tra la fase della contestazione e quella dell’accertamento in sentenza. Le parti potranno poi valutare le iniziative successive nelle forme previste.