Tassa di soggiorno: in Consiglio comunale alcune modifiche e integrazioni al regolamento

Fra le modifiche, sulla base dei recenti cambiamenti normativi, la nuova definizione del responsabile dell’imposta

Di Redazione | 18 Gennaio 2021 alle 11:24

Tassa di soggiorno: in Consiglio comunale alcune modifiche e integrazioni al regolamento

Giornata di Consiglio comunale oggi nella sala Italo Calvino al Santa Maria della Scala. L’assemblea consiliare, nella seduta odierna, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno.

“Il nuovo testo – come illustrato dall’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – è dovuto alle recenti novità normative in materia di strumenti di pagamento delle entrate locali, controllo dell’evasione, accertamento esecutivo e modalità di gestione delle entrate da parte dell’Amministrazione. Le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio di quest’anno”.

Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio comunale, compresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso e affitto turistico. Il soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e ha l’obbligo di versare, al responsabile del pagamento della stessa imposta, l’importo dovuto.

“Una delle novità del Regolamento – ha proseguito Fazzi – riguarda proprio la nuova definizione del responsabile dell’imposta, istituita dall’art. 180 del recente D.L. 34/2020 al posto della precedente configurazione di “agente contabile”. Responsabili di imposta sono, quindi, sia i gestori delle strutture ricettive che i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, oltre a coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che cercano un immobile con chi dispone di unità immobiliari da affittare. Quindi i responsabili dell’imposta di soggiorno, provvedendo alla riscossione, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento al Comune e del pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.

I gestori di portali telematici e le attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti sull’imposta di soggiorno potranno ancora definire le modalità operative con atto convenzionale concordato con l’Ente.

“Scompare l’obbligo annuale di produrre il Modello 21 per la Corte dei Conti, mentre restano sostanzialmente invariati gli altri adempimenti. I responsabili dell’imposta di soggiorno – ha concluso l’assessore – sono tenuti infatti a informare, in appositi spazi, gli ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta; nonché a richiederne il pagamento entro il termine del periodo di soggiorno. Devono, inoltre, comunicare al Comune, entro 16 giorni dalla fine del mese, il totale dei pernottamenti e il relativo periodo di permanenza, nonché gli importi da versare al Comune. Inoltre, entro il 30 giugno dell’anno successivo, dovranno trasmettere, con procedura telematica, una dichiarazione annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti dell’anno precedente. Relativamente al versamento, da effettuare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, questo sarà corrisposto tramite una piattaforma tecnologica, o altre procedure informatiche predisposte dall’Amministrazione. Sulle sanzioni, infine, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte dei responsabili viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto”.



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