Siena, modifiche al regolamento dei teatri comunali

Modifiche sostanziali anche alla luce del riconoscimento ottenuto dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati che ha dichiarato il Teatro dei Rinnovati di Siena monumento nazionale. Normato il rapporto tra direttore artistico e direttore amministrativo

Di Redazione | 14 Aprile 2024 alle 15:26

Siena, modifiche al regolamento dei teatri comunali

Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato, nella seduta venerdì 12 aprile, la delibera relativa alle modifiche al regolamento d’uso del teatro dei Rinnovati e dei Rozzi.

Il nuovo regolamento, oggetto di una proposta di delibera illustrata dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, è stato approvato con ventuno voti favorevoli e sette astenuti, su un totale di ventotto consiglieri presenti.

“Abbiamo ritenuto opportuno approntare delle modifiche sostanziali – ha spiegato il Sindaco Fabio – anche alla luce del riconoscimento ottenuto dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati che ha dichiarato il Teatro dei Rinnovati di Siena monumento nazionale. Tra le novità sostanziali la modifica all’articolo 4 del regolamento relativo all’organizzazione con l’affidamento dei teatri comunali a due principali figure, il direttore artistico e il direttore amministrativo, ricoperto dal funzionario responsabile di elevata qualificazione delegato dal dirigente”.

“Al direttore artistico – si legge nel documento approvato – spetterà la programmazione delle stagioni teatrali, l’elaborazione di progetti artistici, la promozione delle compagnie teatrali e l’attività di promozione degli spettacoli, sarà compito del direttore amministrativo la gestione contabile, l’organizzazione necessaria alla realizzazione e agli allestimenti degli spettacoli che hanno luogo all’interno dei teatri, la predisposizione dei servizi del personale addetto ai teatri e le verifica degli incassi”.

Tre le modifiche introdotte alcune specifiche relative all’utilizzo dei teatri. All’interno dell’articolo 8 del nuovo regolamento viene infatti specificato che: “la concessione dei teatri a titolo oneroso o agevolata è disposta con determinazione del dirigente o responsabile di elevata qualificazione delegato”.



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