Processo fronteggiamenti post Palio, pm chiede condanna a pena pecuniaria per 30 contradaioli

Oggi la requisitoria della Procura, che ha chiesto la condanna a una pena pecuniaria da 215 euro per 28 soggetti, e da 600 e 450 euro per altri due, causa recidiva. Chiesta l'assoluzione per un nicchiaiolo, sentenza a marzo

Di Redazione | 14 Novembre 2022 alle 15:35

Processo fronteggiamenti post Palio, pm chiede condanna a pena pecuniaria per 30 contradaioli

Condanna a una pena pecuniaria: è quanto ha richiesto questa mattina il pm Sara Faina per 30 dei 31 contradaioli senesi di Nicchio, Valdimontone e Onda accusati di rissa aggravata in relazione ai fronteggiamenti del post Carriera del Palio dell’Assunta 2015. Un processo lunghissimo, stoppato a più riprese durante l’emergenza Covid, che andrà a concludersi nel marzo 2023, quando termineranno le discussioni delle parti e il giudice Elena Pollini emanerà il suo verdetto. Altri 13 contradaioli della Torre avevano in precedenza scelto il rito abbreviato venendo condannati a una pena pecuniaria da 150 euro, condanna confermata anche in Appello, altri ancora avevano scelto la via del patteggiamento in fase preliminare.

La Procura di Siena, al termine della requisitoria, ha chiesto per tutti gli imputati – tranne che per un contradaiolo del Nicchio, per cui è stata chiesta l’assoluzione – una pena pecuniaria. Più precisamente per 28 contradaioli è stata chiesta una pena pecuniaria a 215 euro, per altri due rispettivamente di 600 e 450 euro, per via della recidiva, in un caso specifico, in un altro generico. Oggi sono iniziate le prime discussioni dei difensori che hanno chiesto l’assoluzione dei loro assistiti sottolineando le caratteristiche del fronteggiamento che non sono comparabili a quelle di una comune rissa, e di come non ci sia stato pericolo per l’ordine pubblico; ed oltre a ciò è stato contestato, nell’ambito delle operazioni di identificazione dei presenti in Piazza del Campo da parte della Polizia, l’utilizzo delle segnalazioni da parte di taluni “informatori”, ritenute non credibili e inammissibili.

C.C

 



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