Recupero imposta di soggiorno evasa, le strategie del Comune

Di Redazione | 17 Novembre 2018 alle 9:00

Recupero imposta di soggiorno evasa, le strategie del Comune

Dopo la sentenza di cassazione che configura il reato di peculato il Comune può costituirsi parte civile

Nel Consiglio comunale di giovedì 15 si è discusso anche della questione del recupero dell’imposta di soggiorno evasa, attraverso l’interrogazione del consigliere Claudio Cerretani (In Campo). Il quale ha ricordato che “i gestori delle strutture ricettive sono direttamente legati all’amministrazione comunale da un rapporto funzionale di servizio, per il quale la Corte dei Conti ha ritenuto che il mancato versamento dell’imposta di soggiorno determina un danno erariale a cui deve rispondere la stessa struttura”. Cerretani, evidenziando che la Corte di Cassazione con la sentenza 32058 dello scorso 12 luglio ha ritenuto configurabile il reato di peculato, ha chiesto di conoscere: “Se il Comune ha ricevuto formale notizia della pendenza di procedimenti penali nei quali è stato contestato il reato di peculato ai danni dell’Amministrazione da parte di gestori di strutture ricettive;  quali siano le iniziative che l’Ente ritiene necessario adottare al riguardo; e se intenda costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali”.

“Il Comune di Siena – ha risposto l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – ha ricevuto in più casi la formale notizia della pendenza di procedimenti penali di peculato ai danni del Comune stesso da parte di gestori di strutture ricettive che si erano appropriati dell’imposta di soggiorno. Si tratta, di norma, di casi di evasione relativamente consistente, scaturiti da rilevazioni del Servizi Tributi ed oggetto di indagini specifiche a cura del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale. Naturalmente, trattandosi di procedimenti penali, non ci è dato in questa sede fornire ulteriori dettagli sulle fattispecie.

“Attraverso le sentenze dei tribunali in sede penale e di quelle della Corti dei Conti per danno erariale (per inciso, numerosi casi sono avvenuti in Toscana, regione con spiccata vocazione turistica) si è venuto a determinare un quadro piuttosto chiaro delle responsabilità, confermato anche dalla recente sentenza di Cassazione 32058 del 17 maggio 2018, secondo il quale ai fini dell’imposta di soggiorno, i titolari delle strutture alberghiero/ricettive sono incaricati di pubblico servizio e agenti contabili, nei confronti del Comune, sin dal momento dell’incasso del tributo. Pertanto, attualmente le responsabilità dei gestori che si appropriano dell’imposta emergono sia in sede penale (con il reato di peculato) sia in sede contabile (con le condanne per danno erariale).  Il Servizio Tributi e l’Avvocatura Comunale hanno via via valutato l’opportunità di costituzione di parte civile nei procedimenti penali, ma fino ad oggi il recupero – quando non è avvenuto, per così dire, “spontaneamente” ad opera del gestore condannato durante il procedimento o ad esito della sentenza – è stato attuato con le modalità richieste espressamente al Comune di Siena dalla Procura della Corte dei Conti Toscana, ossia secondo le procedure di cui all’art. 214 e seguenti del D. Lgs. 174/2016 “Codice di giustizia contabile”, che giungono fino al recupero coattivo mediante ruolo consegnato all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale procedura, tutto sommato, consente comunque all’Ente di recuperare le somme senza la necessità della costituzione di parte civile. Ciò non toglie che in futuro il recupero di quanto spettante al Comune possa essere operato con modalità alternative, ove si dimostrino più efficaci, alla luce della normativa vigente e di quella di auspicabile futura emanazione”.



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