“Difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio”, anche perché il racconto della vittima aveva “un basso grado di coerenza interna”: per questo il tribunale di Siena ha assolto il 18 maggio 2026 in rito abbreviato due giovani schermidori italiani – con la formula piena “perchè il fatto non sussiste” – dall’accusa di violenza sessuale di gruppo a un’atleta 17enne tesserata per l’Uzbekistan, episodio fatto risalire al 4-5 agosto 2023 durante un raduno a Chianciano Terme.
Per le motivazioni della sentenza del gup Andrea Grandinetti, depositate il 14 agosto, non si può che adottare sentenza di assoluzione dei due imputati, si legge, “atteso il difetto di prova in ordine (alla veridicità dell’affermazione circa la) esistenza del fatto di ‘violenza costrittiva’ descritto” nell’imputazione del pubblico ministero.
Tra i vari aspetti, il giudice rileva la scarsa coerenza nelle dichiarazioni da lei fatte sulla sua condizione psico-fisica, in particolare sul suo stato di coscienza e quindi sulla sua capacità di intendere e di volere. In particolare, ciò viene esaminato in sentenza rispetto all’assunzione di alcolici: per il giudice le sue dichiarazioni sono incoerenti, smentite da testimonianze e anche da un video che la mostra camminare in condizione di piena coscienza fino a poter saltare per gioco sulle spalle di uno degli imputati. Anche la positività a cannabinoidi riscontrata nella presunta vittima della violenza sessuale per il giudice non rileva perchè non può essere “razionalmente valorizzata al fine di datare l’intervenuta assunzione” di stupefacente tanto da non poterla correlare ai rapporti sessuali avvenuti fra il 4 e il 5 ottobre. Inoltre sempre la stessa atleta non consumò bevande alcoliche dopo la chiusura del bar dove erano stati per un tempo di “almeno 90 minuti prima di far ingresso nella camera dove c’erano” i due imputati e un loro amico. Quindi, fa capire il giudice, era verosimilmente lucida.