L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) interviene con fermezza sulle recenti evoluzioni dell’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi. I penalisti contestano le modalità con cui il Presidente della Commissione ha reso pubblici alla stampa e in TV i nomi di due cittadini non indagati né giudicati, denunciando una grave lesione della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), lo sconfinamento dai limiti previsti dall’art. 82 della Costituzione e il rischio di un pericoloso «circo mediatico» a danno sia delle garanzie individuali che della reale ricerca della verità.
Di seguito il testo integrale della nota stampa.
“Il 19 ottobre, il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha letto pochi secondi di comunicato, prima che la Commissione si ritirasse in seduta segreta. Sono bastati quei pochi secondi per consegnare all’opinione pubblica i nomi e i cognomi di due cittadini che la Costituzione impone di considerare innocenti. Il primo è stato indicato come «mandante di un’azione di intimidazione», il secondo come colui che «avrebbe organizzato e scelto le persone» incaricate della fase esecutiva. Subito dopo, i verbali sono stati distribuiti alla stampa.
Già la sera precedente quei nomi erano stati anticipati in televisione, attraverso la divulgazione di informazioni riservate, sulla cui fuga non risulta avviato alcun accertamento. Lo stesso Presidente ha poi partecipato alla trasmissione che aveva diffuso quelle notizie, continuando a parlare pubblicamente di «accertamenti» e di «certezze», come se un’inchiesta parlamentare potesse trasformarsi in un giudizio di responsabilità.
Nessuna Procura della Repubblica ha mai iscritto quei due cittadini nel registro degli indagati. Non risulta che siano stati ascoltati né che sia stata loro formalmente contestata alcuna accusa. Il contraddittorio è stato prospettato soltanto in un momento successivo, quasi fosse una concessione, quando la condanna mediatica era già stata pronunciata.
L’art. 82 della Costituzione attribuisce alle Camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, precisando tuttavia che le Commissioni procedono «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Una formula che non può essere ridotta ad un richiamo formale: chi esercita poteri d’inchiesta deve rispettarne anche i limiti e le garanzie, a cominciare dagli obblighi di segreto e dalla tutela dei diritti delle persone coinvolte. La stessa legge istitutiva della Commissione impone il segreto sugli atti relativi a procedimenti nella fase delle indagini preliminari e vincola al rispetto di tale obbligo i componenti ed i collaboratori della Commissione.
La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che le Commissioni parlamentari d’inchiesta non hanno il compito di giudicare, ma quello di acquisire notizie e dati utili all’esercizio delle funzioni parlamentari. I loro poteri hanno finalità e ambiti diversi da quelli della magistratura e non possono essere esercitati in modo da pregiudicare l’attività giudiziaria. L’inchiesta parlamentare non accerta responsabilità penali, non esercita l’azione penale e non emette sentenze. Il suo esito può essere al più la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, non la loro trasformazione in materiale per una conferenza stampa che indica responsabilità penali non accertate e prive di qualsiasi forma anche solo embrionale di contraddittorio.
La precedente Commissione d’inchiesta sulla stessa vicenda aveva, in situazioni analoghe, seguito un’impostazione diversa, non accogliendo la richiesta di audizione di un dichiarante oggi divenuto il principale accusatore, che, secondo quanto riferito, sarebbe stato più volte condannato per calunnia e false dichiarazioni al P.M.
Anche le modalità di acquisizione e gestione delle dichiarazioni sollevano interrogativi seri. Sono stati redatti atti nella forma di verbali di sommarie informazioni «ex art. 351 c.p.p.» e annotazioni di polizia giudiziaria relative a dichiarazioni definite «spontanee e confidenziali». Un detenuto sarebbe stato avvicinato in carcere senza che fosse avvisato il suo difensore. Sono state inoltre valorizzate dichiarazioni provenienti da soggetti definitivamente condannati per calunnia e ritenuti inattendibili in precedenti procedimenti giudiziari, a sostegno di accuse fondate su riferimenti indiretti, talvolta di incerta verificabilità. Le identità delle fonti sono state coperte da omissis, mentre quelle delle persone accusate sono state rese pubbliche senza cautele. Ne è derivata un’asimmetria evidente, che rende impossibile persino valutare l’attendibilità di chi accusa.
Inoltre, la scelta di esporre pubblicamente quei nomi rischia di compromettere l’accertamento dei fatti in qualunque scenario. Se le ipotesi fossero fondate, la loro anticipata divulgazione potrebbe pregiudicarne la verifica, favorendo il coordinamento delle versioni e la dispersione di elementi utili. Se fossero infondate, le persone indicate resterebbero comunque segnate da un’accusa pubblica, con conseguenze irreparabili, mentre nulla consentiva di associare alla trasmissione degli atti alla Procura l’immediata identificazione mediatica dei soggetti chiamati in causa.
Il risultato è una grave lesione della presunzione di innocenza, sancita dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e tutelata anche dalla disciplina che vieta alle autorità pubbliche di presentare come colpevole una persona che non sia stata riconosciuta tale con sentenza definitiva. Il 10 giugno scorso, il CSM ha aggiornato le linee guida sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, richiamando la tutela della reputazione delle persone e la necessità di una comunicazione «obiettiva, misurata e verificabile». Colpisce che un organo parlamentare, chiamato a esercitare una funzione di garanzia democratica, non sembri attenersi a principi che anche la magistratura è tenuta ad osservare proprio nell’esercizio della funzione di accertamento delle responsabilità penali. Tanto più che le prerogative parlamentari, anche sul piano dell’insindacabilità, rendono particolarmente difficile per chi viene pubblicamente additato ottenere una tutela effettiva contro gli effetti di simili dichiarazioni.
Siamo di fronte a una vicenda che rischia di inaugurare un modello inedito di circo mediatico: quello in cui l’indagine giudiziaria non è ancora iniziata, ma il presunto colpevole è già stato indicato all’opinione pubblica. A pagarne il prezzo sono le persone esposte alla gogna mediatica, ma anche la ricerca della verità sulla morte di David Rossi, che esige rigore, riservatezza e rispetto istituzionale, non spettacolarizzazione, come ha ricordato la stessa famiglia.
L’Unione Camere Penali Italiane chiede ai Presidenti delle Camere di intervenire affinché la Commissione riconduca la propria attività entro i limiti dei poteri che la Costituzione le attribuisce. Chiede che sia fatta piena luce sulla fuga di notizie, sulla diffusione di atti in possibile violazione degli obblighi di segreto e sulle modalità di conduzione dei lavori. Chiede, infine, che il Parlamento avvii una seria riflessione sulle garanzie dovute a chiunque venga chiamato in causa nell’ambito di un’inchiesta parlamentare.
Lo Stato di diritto non può essere sospeso per una conferenza stampa”.