Con apposite ordinanze, firmate dall’assessore delegato alla giustizia paliesca del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, in data di oggi, lunedì 19 ottobre, sono stati formulati gli addebiti di contestazione per i Palii del 2026, su specifici comportamenti ritenuti contrari alle disposizioni contenute nel Regolamento per il Palio. Come da medesimo Regolamento, sono concessi adesso sette giorni per la produzione di memorie in propria difesa. Al momento tra le contrade indicate presentano dagli anni precedenti: una censura la contrada di Valdimontone e una censura la contrada dell’Oca
Per quanto riguarda il Palio del 2 luglio 2026 (la Carriera è stata poi corsa il 3 luglio per maltempo), richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada della Torre, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, come previsto dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino posto in essere una azione di spinta verso il basso non rispettando la giusta distanza e creando una situazione di agitazione tra i canapi che ostacolava la partenza degli altri fantini. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del predetto Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, come previsto dall’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver posto in essere una azione di spinta verso il basso non rispettando la giusta distanza e creando una situazione di agitazione tra i canapi che ostacolava la partenza degli altri fantini. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada di Valdimontone, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino effettuato un cambio di posto partendo dall’ottavo anziché dal nono posto assegnatogli dall’ordine della mossa invertendosi con il fantino della Imperiale Contrada della Giraffa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’ articolo 87 del Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Salvatore Nieddu detto Lesto, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver cambiato posto partendo dall’ottavo posto anziché dal nono assegnatogli dall’ordine della mossa invertendosi con il fantino della Imperiale Contrada della Giraffa. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere all’Imperiale Contrada della Giraffa, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per essere il proprio fantino partito dal nono posto anziché dall’ottavo che gli era stato assegnato dall’ordine della mossa invertendosi con il fantino della Contrada di Valdimontone. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Federico Guglielmi detto Tamuré, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’essere partito dal nono posto anziché dall’ottavo che gli era stato assegnato dall’ordine della mossa invertendosi con il fantino della Contrada di Valdimontone. Per la condotta di cui sopra si evidenzia la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada del Leocorno, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per l’uso del nerbo da parte de proprio fantino nei confronti del cavallo della Contrada della Torre in conseguenza dell’azione di disturbo di quest’ultima Contrada. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 84, comma 3, del predetto Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Andrea Sanna detto Virgola, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, come previsto dall’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver utilizzato il nerbo nei confronti del cavallo della Contrada della Torre in conseguenza dell’azione di disturbo di quest’ultima Contrada. Per la condotta di cui sopra si rileva la violazione dell’articolo 84, comma 3, del Regolamento”.
Per quanto riguarda il Palio del 16 agosto 2026 (la Carriera è stata poi corsa il 18 agosto per maltempo), richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada dell’Oca, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino cambiato posto alla partenza dopo aver reiterato la medesima condotta durante le fasi della mossa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del predetto Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Michel Putzu detto Spago, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver cambiato posto alla partenza dopo aver reiterato la medesima condotta durante le fasi della mossa. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino cambiato posto partendo dall’ottavo posto anziché dal nono assegnatogli dall’ordine della mossa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver cambiato posto partendo dalla nona posizione anziché dall’ottava assegnatagli dall’ordine della mossa. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Per aver il proprio fantino effettuato spostamenti del cavallo fino allo steccato, mantenendosi in seconda fila e ritardando così la partenza. Per la condotta di cui sopra si rileva la violazione dell’articolo 101, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 64, comma 1, e 97 del Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver effettuato spostamenti del cavallo fino allo steccato mantenendosi in seconda fila e ritardando così la partenza. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere all’Imperiale Contrada della Giraffa, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “Perché il proprio fantino partiva dal primo posto invece che dal terzo assegnatogli dall’ordine della mossa. Per la condotta sopra menzionata si evidenzia la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 64, comma 1, richiamato dall’articolo 87 del Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 99 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere al fantino Elias Mannucci detto Turbine, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla data di notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del Regolamento, essendo ritenuto responsabile della violazione scaturente dalla seguente condotta: “L’aver effettuato un cambio di posto partendo dal primo posto anziché dal terzo assegnatogli dall’ordine della mossa. Per la condotta di cui sopra si evidenzia la violazione dell’articolo 64, comma 1, del Regolamento, richiamato dall’articolo 87 del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Nobile Contrada del Nicchio, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, così come previsto dall’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione scaturente dalle seguenti condotte: “Per la pericolosa presenza in pista fin dal secondo giro di molti contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio, il cui numero aumentava notevolmente sino allo scoppio del mortaretto. A causa delle predette condotte il cavallo e il fantino di quest’ultima Contrada cadevano a terra. Per le condotte di cui sopra si rileva la violazione dell’articolo 101, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 97, comma 1, del Regolamento e dell’articolo 9, comma 4, del medesimo Regolamento”.
Richiamati gli articoli 92 (comma 2 e 3) e 98 (comma 2) del Regolamento per il Palio ed esaminata la relazione dei Deputati della Festa, l’assessore delegato dispone di concedere alla Contrada della Torre, a pena di decadenza, la facoltà di produrre documenti e memorie a propria difesa entro sette giorni dalla notifica del presente atto di contestazione di addebito, ai sensi dell’articolo 98, comma 4, del Regolamento, essendo la Contrada ritenuta responsabile della violazione di seguito descritta: “Per la condotta dei propri contradaioli nei confronti del Barbaresco della Contrada della Selva in occasione del Palio del 18 agosto 2026 tenutasi nelle immediate adiacenze di Piazza del Campo, condotta tra l’altro nota alla città, che ha comportato quanto indicato nell’allegato 1 estratto dalla relazione dei Deputati della Festa e formale rimostranza della Contrada della Selva acquisita dai Deputati della festa ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del Regolamento per il Palio. Per la condotta di cui sopra si ravvisa la responsabilità della Contrada ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Regolamento per la violazione dell’articolo 97 del predetto Regolamento”.