Il Comune aderisce all'accordo conciliativo tra Ato e Sei Toscana sulle morosità

Di Redazione | 19 Dicembre 2019 alle 10:35

Il Comune aderisce all'accordo conciliativo tra Ato e Sei Toscana sulle morosità

La decisione è arrivata nel Consiglio comunale di oggi

Nel Consiglio comunale di oggi l’assemblea si è espressa favorevolmente, all’unanimità, sull’adesione dell’Ente all’accordo conciliativo tra l’autorità ATO Toscana sud e Sei Toscana sulla quantificazione delle morosità tollerate.

L’assessore al Bilancio Luciano Fazzi, nell’illustrare l’atto all’aula ha fatto un breve excursus ricordando che “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) e  Siena fa parte dell’ATO Toscana sud, la quale dal 1° gennaio 2014 aveva affidato alla società Servizi Ecologici Integrati (SEI) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per la durata di venti anni, in seguito a una gara pubblica. Con l’accordo integrativo al contratto di servizio, stipulato alla fine del 2013, erano state definite alcune pattuizioni per disciplinare diritti e obblighi delle parti, in particolare l’art. 51 in base al quale le fatture di SEI ai Comuni, relative al pagamento del corrispettivo d’Ambito stabilito annualmente dall’Autorità, devono essere regolate entro 60 giorni dalla data di emissione”.

In merito, infatti, agli effetti dei ritardati pagamenti del corrispettivo del servizio rifiuti effettuati dopo il 31/12/2019, l’accordo approvato oggi, come sottolineato da Fazzi “risulta conveniente sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore, prevedendo rischi di contenzioso tra le parti”, in quanto stabilisce che “ai fini della quantificazione della morosità tollerata, l’applicazione degli interessi di mora viene sospesa per 60 giorni (periodo di franchigia) dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture di Sei Toscana. Riguardo alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, entro il periodo di franchigia, dalla data di scadenza fino a quella effettiva del pagamento si applica, sugli importi erogati, una rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) dell’anno di competenza. Successivamente al periodo di franchigia, sugli importi sborsati dai Comuni maturano interessi moratori calcolati al tasso previsto dal D. Lgs 231/2002. Questi interessi vengono inseriti nel bilancio delle singole amministrazioni che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell’anno successivo; dopo questo termine, il credito verrà qualificato in linea capitale”.



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